Piano Sociale di Zona

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Il Piano Sociale di Zona ha durata triennale (2018-20) ed è definito dai Comuni associati, d’intesa con il Distretto Sanitario, con la partecipazione di organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e degli utenti.

Il Piano Sociale di Zona individua:

  1. gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
  2. le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h) della L. 08/11/2000, n. 328;
  3. le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21 della citata L.328/2000;
  4. le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
  5. le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  6. le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
  7. le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa disposizione normativa.

Il Piano Sociale di Zona è volto, quindi, a:

  1. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
  2. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione previste;
  3. definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
  4. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.