Tavolo “Le politiche familiari e la tutela dei minori”
Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi socio-assistenziali), intervengono in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolando la capacità di organizzazione e l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.
Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità i percorsi d’orientamento e d’informazione per genitori con figli minori; le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti; il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori Familiari e dei centri per la famiglia (ex L. n. 285/1997); l’organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli; il sostegno e l’assistenza agli insegnanti nella programmazione delle attività scolastiche extra-curriculari; l’assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d’intervento diversi da quelli sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l’attività d’informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico.
Mediazione familiare
Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il regime di affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso), e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti.
La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Sono prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di sensibilizzazione ed informazione sulla mediazione familiare; attività di raccolta e filtro della domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione; percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione della “cultura” della mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un servizio di “luogo neutro” di rilevante supporto all’attività mediativa medesima, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli.
La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto, dell’empatia, dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite.
Affidamento familiare minori
L’affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.
L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.
L’affidamento familiare può essere:
- consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d’origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; la eventuale proroga, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
- giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio.
L’affidamento familiare si svolge nell’ambito di un processo dinamico in rapporto all’evoluzione della situazione della famiglia d’origine e dei bisogni del minore, a cui si deve garantire una costante azione di verifica e valutazione. Esso implica, inoltre, la fiducia da parte degli operatori e della famiglia affidataria nella possibilità di mutare, riducendole, la situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia d’origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.
L’intervento è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale, previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.
Servizio di Assistenza educativa domiciliare
Il servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione.
Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.
È un servizio a forte valenza preventiva e si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari, riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli, prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia.
Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE: gli interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori); gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo; le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi; gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi sociali e sociosanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.
Il servizio comprende gli interventi come definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori. Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.
Buoni servizio per l’infanzia
Al fine di promuovere e favorire la qualità e la pluralità delle strutture e dei servizi per minori , il Buono Servizio ,per l’infanzia e l’adolescenza, si configura come un titolo per l’acquisto di Servizi, fruibile solo presso soggetti erogatori accreditati in un apposito catalogo regionale , e contrattualizzati dagli Ambiti territoriali Sociali per :
- accrescere la fruibilità di strutture e servizi rivolti alla prima infanzia , agevolando l’incontro tra la domanda da parte dei nuclei familiari e l’offerta, anche in un’ottica di conciliazione vita- lavoro, e per favorire l’accesso ovvero il rientro delle donne nel mercato del lavoro;
- garantire ai nuclei familiari l’accessibilità ad interventi di prevenzione e recupero, in favore di minori mediante programmi personalizzati socio-educativi- culturali- ricreativi- e sportivi;
- promuovere il benessere sociale della comunità favorendo le relazioni interpersonali tra la popolazione giovanile, contro il rischio diffuso di fenomeni di marginalità e devianza;
Il Buono servizio determina un abbattimento, in relazione all’ISEE familiare, della tariffa applicata dalle unità di offerta , Centro socio-educativo diurno, di cui all’art. n. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007: Centro aperto polivalente per minori, di cui all’art. 104 del Regolamento Regionale n.4/2007, Asilo nido, micro-nido, sezione primavera, di cui all’art. n. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007, Centro ludico per la prima infanzia, di cui all’art.90 del Regolamento Regionale n.4/2007, iscritte nell’apposito catalogo telematico, al netto dell’applicazione di una franchigia uguale per tutti i nuclei familiari pari a € 20,00.
I Nuclei Familiari possono richiedere i Buoni Servizio per un numero massimo di 11 mensilità consecutive nell’arco temporale di 12 mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, per la frequenza delle unità di offerte iscritte al catalogo telematico della Regione Puglia (http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale).
Può richiedere i Buoni Servizio il referente del Nucleo Familiare che alla data di presentazione della domanda, sull’apposita piattaforma telematica sia in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza o domicilio in Puglia;
ISEE riferito al Nucleo Familiare per prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni non superiore a € 40.000,00 per i servizi riferiti alla prima infanzia – fascia di età 0-36 mesi ;
Isee non superiore a € 20.000,00 per i servizi riferiti alla fascia di età 6-17 anni;
CONTATTI
Dott.ssa Federica Piccinonno
tel. +39 0833260237
mail: federica.piccinonno@comune.gallipoli.le.it
Dott.ssa Cosetta Sansò
tel. +39 0833260224
Centri, strutture e/o servizi dedicati
Strutture per Minori
Comunità familiare
Art. 47 del Regolamento Regione Puglia 18/01/2007, n. 4
La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l’affido.
La comunità familiare è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale.
La comunità familiare assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La struttura assicura il servizio per tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.
La Comunità familiare, in particolare, deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
Elenco delle Comunità familiari autorizzate e operanti sul territorio dell’Ambito di Gallipoli:
Comunità educativa
Art. 48 del Regolamento Regione Puglia 18/01/2007, n. 4
La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l’affido o per i quali si è in attesa del l’affido stesso.
La comunità educativa è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere professionale.
La comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La Comunità deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
Elenco delle Comunità educative autorizzate e operanti sul territorio dell’Ambito di Gallipoli
Comunità Educativa “Comunità Clara”- Taviano – www.comunitaclara.net
Comunità Educativa “Ad Maiora”- Racale – www.admaioracomunita.it
Comunità Educativa “Crisalide” – Alliste- www.crisalideonlus.it
Comunità Educativa “Pantarei”- Racale
Comunità alloggio
Art. 50 del Regolamento Regione Puglia 18/01/2007, n. 4
La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La Comunità alloggio deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
Elenco delle Comunità alloggio autorizzate e operanti sul territorio dell’Ambito di Gallipoli:
Asilo nido
Art. 53 del Regolamento Regione Puglia 18/01/2007, n. 4
L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
L’asilo nido garantisce il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della L. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici.
In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Si definisce micro-nido la struttura con finalità analoghe a quelle dell’asilo nido, ma con una ricettività ridotta.
Altre strutture assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche dell’asilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti bambino.
Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:
- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.
Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.
Elenco degli Asili nido/micro- nido/sezioni primavera autorizzati e operanti sul territorio dell’Ambito di Gallipoli
Micro Nido Il Piccolo Principe – Alezio
Sezione Primavera “Nicholas Green “ presso Istituto Scolastico Comprensico Statale “I.Camvino “-Alliste – www.comprensivoalliste.edu.it
Sezione Primavera aggregata Scuola Paritaria Istituto Santa Maria degli Angeli- Gallipoli-
Sezione Primavera presso Istituto Comprensivo 1° polo – Gallipoli-
Asilo Nido “Giocogiocando di Familiae Onlus”- Racale-
Micro Nido “Il Piccolo re”- Racale
Micro Nido Minidò – Racale
Asilo Nido “Tutti giù per terra “ – Racale
Sezione Primavera presso Istituto Scolastico Comprensivo Statale 2 polo Don Tonino Bello- Racale
Sezione Primavera presso Istituto Scolastico Comprensivo Statale 2 – Racale
Asilo Nido Comunale Sannicola
Micro Nido “Girotondo “ – Sannicola
Sezione Primavera presso Istituto Comprensivo Statale – Taviano
Sezione Primavera presso Istituto Comprensivo Statale – Taviano
Micro Nido “Asilo Nido Baby Mondo di Picciolo Cinzia” – Taviano
Asilo Nido “Giocolandia” – Tuglie
Articolo 90 (Centro ludico prima infanzia)
Il Centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Tale servizio educativo e sociale, di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco. Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido perché a differenza dell’asilo nido prevede: – una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore; – non è prevista la somministrazione di pasti; – non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano
Elenco:
Centro Ludico I Cuccioli di De Donno Giuseppna – Gallipoli
Centro Ludico “Girotondo “ – Sannicola
Centro Ludico per la prima infanzia “Comune di Tuglie” – Tuglie
Articolo 52 (Centro socio-educativo diurno)
Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi 54 Come modificato dall’art. 24, comma 3, del Regolamento Regionale 7 aprile 2015, n. 11 destinatari socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente abili. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il Centro, inoltre, può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori. Ricettività Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di attività e servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile. Se il centro accoglie anche minori con diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale.
Elenco:
Centro Socio educativo diurno Zagazù – Alezio
CONTATTI
Dott.ssa Federica Piccinonno
tel. +39 0833260237
mail: federica.piccinonno@comune.gallipoli.le.it
Dott.ssa Cosetta Sansò
tel. +39 0833260224